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Associazione Culturale Sportiva
P O L I S
 
 


Statuto

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominat "Polis" con sede in S. Felice a Cancello (Ce).
Art. 2 - Gli scopi dell'Associazione sono quelli di:
a - rendere vivibile il territorio comunale combattendo ogni degrado umano, sociale, economico, culturale ed ambientale;
b - favorire lo sviluppo civile, culturale e sociale del singolo cittadino e della cittadinanza intera, collaborando conle istituzioni civili e religiose;
c - realizzare l'educazione del cittadino attraverso incontri, conferenze, mostre, manifestazioni e qualunque altra attività tesa a tale scopo;
d - valorizzare il patrimonio culturale, artistico ed ambientale esistente, vivificando le tradizioni popolari.
Dagli scopi dell'Associazione è escluso ogni interesse di parte o di lucro.
Art. 3 - Fanno parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che chiedono per iscritto di farne parte; i soci dell'Associaizone sono:
a - soci ordinari;
b - soci straordinari;
c - soci giovani.
Art. 4 - Possono essere esclusi dall'Associaizone i soci che hanno riportato condanne infamanti, quelli che sono morosi e quelli che con il loro comportamento contraddicono palesemente gli scopi dell'Associaizone. L'esclusione è deliberata dal Consiglio dell'Associazione.
Art. 5 - La quota di iscrizione e quella associativa vengono proposte dal Consiglio ed approvate dall'Assemblea. Per i soci ordinari la quota associativa è mensile ed il mancato pagamento di n.3 (tre) mensilità determina motivo di esclusione. Per i soci straordinari il contributo è volontario (una tantum annualmente) e dovrà essere superiore o pari a quello stabilito dal Consiglio. Sono soci straordinari coloro che non hanno la residenza nel Comune di S. Felice a Cancello o che, per la loro attività, non possono frequentare l'Associazione, non sono eleggibili a consiglieri e sono elettori solo se in regola con il contributo annuale. I soci giovani (studenti o disoccupati) avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri soci; non dovranno versare la quota di iscrizione e la loro mensilità sarà sempre pari alla metà di quella in vigore per i soci ordinari. Essi potranno eleggere un loro delegato che entrerà a far parte del Consiglio dell'Associazione.
Art. 6 - L'Assemblea dei soci è costituita dagli iscritti in regola con i pagamenti (soci ordinari; straordinari; giovani). Essa è convocata per avviso ai soci almeno una volta ogni 3 (tre) mesi dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci in regola con i pagamenti. Costituisce avviso di convocazione la fissazione di una data nel corso dell'Assemblea precedente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed i suoi verbali devono essere, a cura del Segretario, resi pubblici per affissione nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è validamente convocata se sono presenti almeno un terzo degli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali; in seconda convocazione, dopo 30 (trenta) minuti, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un quarto dei soci in regola con i pagamenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti sui seguenti argomenti, sempre che essi siano stati posti all'ordine del giorno:
- approvazione della quota sociale;
- approvazione dei bilanci;
- proposte del Consiglio per il conseguimento degil scopi sociali.
L'Assemblea delibera anche su mozioni scritte da almeno un quinto dei soci in regola con i pagamenti. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate ai soci per iscritto, anche per pubblico avviso, e possono essere deliberate solo dalla maggioranza dei soci iscritti in regola on il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, il Presidente, il Tesoriere e gli altri 7 (sette) membri del Consiglio, di cui almeno uno potrà essere eletto tra i soci giovani, se iscritti. Candidati sono tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, con l'esclusione dei segretari politici e degli amministratori degli enti locali.L'elenco dei candidati potrà essere affisso, prima delle votazioni, nel luogo dove si svolge l'Assemblea convocata per le elezioni.
Art. 7 . Il Consiglio dell'Associazione è composto dal Presidente, dal Tesoriere e dai sette consiglieri eletti dall'Assemblea. Le cariche sociali no sono remunerate, hanno una durata di 2 (due) anni e sono rinnovabili anche per il mandato successivo. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio è validamente convocato con la presenza di almeno 5 (cinque) componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio:
- convoca l'Asssemblea;
- delibera i provvedimenti per il conseguimento degli scopi sociali, sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea;
- delibera l'esclusione dei soci;
- propone modifiche allo Statuto;
- delibera l'affidamento, ai singoli consiglieri o a soci individuati per particolari attitudini, di incarichi con mandato specifico, di cui il Consiglio dovrà ricevere rendiconto per trasmetterlo quindi all'Assemblea.
Art. 8 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca il Consiglio ed è garante nei confronti dei soci del conseguimento degli scopi sociali. Nomina il Vice Presidente ed il Segretario tra i sette consiglieri eletti dall'Assemblea. Presiede il Consiglio e l'Assemblea. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 9 - Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio e dell'Assemblea, cura i verbali di questi due organi e la pubblicazione di quello dell'Assemblea. Prepara le riunioni degli organi statutari e cura l'elenco dei soci.
Art. 10 - Il Tesoriere riscuote le quote sociali e comunica al Consiglio i nominativi dei soci morosi. Cura l'amministrazione dell'Associazione, ne tiene i libri contabili e prepara i bilanci che dovranno essere esposti nella sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che li dovrà approvare, dovrà inoltre esporre all'Albo, mensilmente, per estratto, tutte le entrate e le uscite.
Art. 11 - Il Segretario ed il Tesoriere, nell'esercizio delleloro funzioni, hanno la facoltà di avvalersi, sia della collaborazione degli altri membri del Consiglio, sia dei soci.